La responsabilità delle organizzazioni nella valutazione dello stress lavoro correlato

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L’organizzazione mondiale della sanità sostiene che, entro il 2020, la depressione diventerà la causa principale d’inabilità al lavoro. A rafforzare questo dato concorrono anche altri dati a livello europeo che esprimono come lo stress sia il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa ed interessa quasi un lavoratore europeo su quattro. Allo stesso tempo si evidenzia come  una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse sia dovuta allo stress e alle problematiche correlate.
Nel 2002 il costo economico dello stress legato all’attività lavorativa nell’UE a 15 stati era di circa 20.000 Milioni di Euro.
A partire da questo scenario già nel 2004 è stato siglato un “Accordo Europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004)” in cui si esplica che lo stress non è una malattia bensì una situazione di prolungata tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.
Obiettivo dell’accordo è offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenirne o gestirne i problemi.
Tale proposta europea è diventata anche in Italia una normativa, pur se solo a partire dal 2008, grazie al decreto di legge 81/08 che va ad integrare e sostituire la legge 626/94 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il nuovo testo unico obbliga l’azienda ad una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione. Tale analisi è finalizzata ad individuare ed attuare le adeguate misure di prevenzione e protezione per migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza.
In particolare l’articolo 28 del decreto legislativo impone la valutazione di tutti i rischi “[…] ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”.
La responsabilità della valutazione è affidata al datore di lavoro che (articolo 29): “effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.”
Sempre al datore di lavoro spetta la responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
Se gli aspetti appena descritti sono molto chiari, il decreto non fornisce altrettanto chiaramente indicazioni su modelli e strumenti per la valutazione, in particolar modo, del rischio stress lavoro correlato (una delle novità più rilevanti del decreto stesso).
Performando è impegnata già da qualche anno nella progettazione ed erogazione di attività formative e di consulenza per migliorare la gestione dello stress promuovendo il benessere organizzativo, e pertanto può aiutare le organizzazioni a valutare i fattori di rischio all’interno dell’organizzazione avvalendosi anche dei più recenti strumenti standardizzati e messi a punto dalla comunità scientifica.
In questo tipo di intervento è molto importante personalizzare l’indagine di volta in volta in base alla cultura ed alla storia dell’organizzazione, visto il forte impatto delle variabili soggettive che intervengono nella valutazione del proprio livello di stress.
Una volta svolto il check up sarà possibile redigere il documento annuale sulla sicurezza in cui l’azienda è chiamata ad esplicitare:

  • le misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore nella prevenzione dei rischi
  • le tipologie di sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro per migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro
  • la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
  • l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

Allegati:
Decreto Legislativo n. 81/2008

Accordo europeo dell’8 ottobre 2004

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